Cos'é il Bullismo e il Cyberbullismo
La legge 29 maggio 2017 n. 71, recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" attribuisce alla Scuola un compito centrale per favorire la sensibilizzazione dei giovani riguardo alle problematiche legate ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
Col termine cyberbullismo si identifica la manifestazione attraverso la Rete dei comportamenti qualificati come bullismo e contraddistinti da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima.
Ed invero, il fenomeno del bullismo può consistere in molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, quindi di atti già di per sé illeciti e qualificati come bullismo solo in ragione dell’età del soggetto attivo, che vengono attuate in ambiente circoscritto, spesso purtroppo scolastico.
L’utilizzo della Rete consente però al bullo di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet, allo scopo di recare danno alle vittime stesse, spesso incapaci di difendersi. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo.
Come è agevole comprendere, la dimensione mondiale del cyberbullismo, che può coinvolgere ragazzi di tutti i Paesi, la gravità degli effetti dannosi che può determinare la diffusione in Rete degli atti lesivi, la durata h.24 delle persecuzioni, nonché la presunzione dell’impunità dei comportamenti lesivi generata dall’anonimato, rende il fenomeno del cyberbullismo certamente più subdolo e pericoloso del bullismo, che, per quanto inaccettabile, invece coinvolge in genere compagni di scuola, si concretizza in luoghi e contesti determinati e può essere più agevolmente limitato e contrastato dalle dinamiche del gruppo classe.
Il legislatore italiano, con la sopra citata legge 29 maggio 2017 n. 71, ha statuito che il “Bullismo telematico è ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d`identità, alterazione, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali realizzata per via telematica in danno di minori. Nonché la diffusione di contenuti online (anche relativi a un familiare) al preciso scopo di isolare il minore mediante un serio abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo”.
In sintesi, la norma consente ai minori ultraquattordicenni di chiedere al gestore di un sito, o al social media di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti dannosi diffusi in rete. Se questo non avviene entro 48 ore, ci si può rivolgere al Garante della privacy, che interviene nelle successive 48 ore. Dalla definizione di gestore, che è il fornitore di contenuti su internet, sono comunque esclusi gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca. La vittima di minacce, ingiurie o trattamento illecito dei dati personali via web, potrà rivolgersi al Questore, che, anche prima di una espressa denuncia, ammonirà il cyberbullo e lo diffiderà dal ripetere i comportamenti molesti.
Con legge n. 70 del 17 maggio 2024 il legislatore ha modificato la legge 71/2017, al fine di a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercentila responsabilita' genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare ifigli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso.
La legge 70/2024 ha quindi stabilito che per "bullismo" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.
Legge 70/2024 consultabile al seguente link e allegata alla pagina
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/05/30/24G00086/sg
Differenze tra bullismo e cyberbullismo
Bullismo |
Cyberbullismo |
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto; |
Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo; |
generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, puo' diventare un bullo; |
chiunque, anche chi e' vittima nella vita reale, puo diventare cyberbullo; |
i bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima; |
i cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo; |
le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente; |
il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo puo' essere diffuso in tutto il mondo; |
le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa; |
le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24; |
le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive; |
i cyberbulli hanno ampia liberta' nel poter fare online cio' che non potrebbero fare nella vita reale; |
bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima; |
percezione di invisibilita da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia; |
reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo; |
assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni; |
tendenza a sottrarsi da responsabilita' portando su un piano scherzoso le azioni di violenza. |
sdoppiamento della personalita': le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato. |